Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege  dall'Avvocatura
generale dello Stato (c.f. 80224030587) presso i cui uffici in  Roma,
via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge, fax  06-96514000,
pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; 
    Contro la Regione Toscana, in persona del  Presidente  in  carica
della Giunta regionale, con sede in piazza Duomo, 10 - 50122 Firenze; 
    Per la declaratoria  della  illegittimita'  costituzionale  della
legge della Regione Toscana n. 38 del 28 giugno 2019, pubblicata  nel
BUR n. 31 del 28 giugno 2019, recante: «Disposizioni urgenti  per  il
rafforzamento dei servizi e  delle  misure  di  politica  attiva  del
lavoro per la sostituzione di personale collocato in quiescenza,  del
direttore generale e dei direttori. Modifiche  alla  legge  regionale
1/2009», giusta deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  assunta
nella seduta del giorno 31 luglio 2019. 
    In data 28 giugno 2019, sul n. 31 del Bollettino ufficiale  della
Regione Toscana, e' stata pubblicata la legge regionale n. 38 del  28
giugno 2019 recante «Disposizioni urgenti per  il  rafforzamento  dei
servizi  e  delle  misure  di  politica  attiva  del  lavoro  per  la
sostituzione di personale  collocato  in  quiescenza,  del  direttore
generale e dei direttori. Modifiche alla legge regionale 1/2009». 
    La   citata   legge   presenta    profili    di    illegittimita'
costituzionale, concernenti l'art. 1, comma 3, e l'art.  2,  e  viene
pertanto impugnata con il presente ricorso ex art. 127 Cost.  per  le
motivazioni che di seguito si illustrano. 
    La  legge  della  Regione  Toscana  n.  38  del   2019,   recante
«Disposizioni urgenti per il rafforzamento dei servizi e delle misure
di politica attiva del  lavoro  per  la  sostituzione  del  personale
collocato in quiescenza, del  direttore  generale  e  dei  direttori.
Modifiche  alla  legge  regionale  1/2009»,   presenta   profili   di
illegittimita' costituzionale con riferimento all'art. 1, comma 3,  e
all'art. 2, per violazione degli articoli: 3; 51,  primo  comma;  97,
quarto comma; 117, secondo comma, lettera l) e  m),  e  terzo  comma,
della Costituzione. 
    L'art. 1, ai commi 1 e  2,  prevede  l'autorizzazione  in  favore
dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) all'assunzione di
personale da destinare ai centri per l'impiego, con incremento  della
propria  dotazione  organica,  in  attuazione  di   quanto   previsto
dall'art. 1, comma 258, della legge 31 dicembre 2018, n.  145  (legge
di bilancio 2019). Il comma 3 del medesimo art. 1 detta  disposizioni
circa il reclutamento del personale  sopra  menzionato,  indicato  ai
commi 1 e 2, per il rafforzamento  dei  servizi  e  delle  misure  di
politica attiva del lavoro. 
    In particolare detto comma 3 stabilisce  che  «Per  l'adeguamento
delle proprie esigenze dotazionali, come individuate ai commi 1 e  2,
l'ARTI puo' disporre, in deroga a quanto previsto dall'art. 1,  comma
361, della legge n. 145/2018, lo scorrimento della graduatoria per il
reclutamento di personale approvate a far data dal 1° gennaio 2019.». 
    Di pari contenuto e' l'art. 2 della legge in esame, ai sensi  del
quale, al fine di assicurare l'adeguata e tempestiva copertura  delle
rispettive esigenze di dotazione del personale, «La Regione, gli enti
dipendenti, le aziende e gli enti del  servizio  sanitario  regionale
(...) possono procedere, in deroga a  quanto  previsto  dall'art.  1,
comma  361,  della  legge  n.  145/2018,   allo   scorrimento   delle
graduatorie per il reclutamento e personale approvate a far data  dal
1° gennaio 2019.». 
    Le norme contenute nell'art. 1, comma 3 e nell'art. 2 della legge
regionale in oggetto, nel consentire lo scorrimento delle graduatorie
per il reclutamento di  personale  approvate  «a  far  data»  dal  1°
gennaio  2019,  prevedono  una  modalita'  di   utilizzazione   delle
graduatorie concorsuali diversa da quella  individuata  dall'art.  1,
commi  361  e  365,  della  legge  n.  145  del  2018  e,   comunque,
incompatibile con la disciplina contenuta nelle prefate disposizioni. 
    Ne  consegue  la  violazione  dei  principi  di  uguaglianza,  di
imparzialita' e di buon andamento della pubblica  amministrazione  di
cui agli articoli 3, 51,  primo  comma,  e  97,  della  Costituzione,
nonche' l'invasione  nella  competenza  riservata  alla  legislazione
statale nelle materie del diritto civile,  della  determinazione  dei
livelli essenziali delle prestazioni e dei principi  fondamentali  di
coordinamento della finanza pubblica, in  violazione  dell'art.  117,
secondo comma, lettere l) e m), e terzo comma, della Costituzione. 
In particolare. 
    Il comma 361 dell'art. 1 della legge n. 145 del  2018,  novellata
dall'art.  14-ter,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  4  del   2019,
stabilisce che: «Fermo quanto previsto dall'art. 35, comma 5-ter, del
decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  le  graduatorie  dei
concorsi per il reclutamento del personale presso le  amministrazioni
pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del   medesimo   decreto
legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti
messi a concorso nonche' di quelli che si rendono disponibili,  entro
i limiti di efficacia temporale  delle  graduatorie  medesime,  fermo
restando il numero dei posti banditi e nel  rispetto  dell'ordine  di
merito, in conseguenza della  mancata  costituzione  o  dell'avvenuta
estinzione  del  rapporto  di  lavoro  con  i  candidati   dichiarati
vincitori.  Le  graduatone  possono  essere  utilizzate   anche   per
effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti  dalle  disposizioni
vigenti e comunque  in  via  prioritaria  rispetto  alle  convenzioni
previste dall'art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni
obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge  n.  58
del 1999,  nonche'  quelle  dei  soggetti  titolari  dei  diritto  al
collocamento obbligatorio di cui all'art. 1, comma 2, della legge  23
novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad
essi riservati nel concorso». 
    Preliminarmente, appare opportuno evidenziare che  la  disciplina
dei rapporti di diritto privato regolati  dal  codice  civile  e  dai
contratti collettivi e, quindi, anche la  disciplina  generale  degli
atti  funzionali  alla  loro  instaurazione,  come   le   graduatorie
concorsuali, e' materia  che  attiene  all'«ordinamento  civile»,  in
relazione al quale sussiste, ex art. 117, secondo comma, lettera  l),
Costituzione, la competenza legislativa esclusiva dello Stato. 
    La disciplina contenuta nell'art. 1, comma 361,  della  legge  n.
145 del 2018, in quanto finalizzata  a  regolare  la  disciplina  del
reclutamento del personale in  una  fase  anteriore  all'espletamento
della singola procedura concorsuale, e' espressione di  un  principio
generale  di  organizzazione  enucleato   dal   legislatore   statale
nell'esercizio della sua  funzione  di  garanzia  dell'unitarieta'  e
uniformita' dell'ordinamento. 
    In altri termini, la previsione fissa,  nell'intero  settore  del
pubblico impiego, un principio generale in  materia  di  reclutamento
del  personale   fondato   sull'esigenza,   connessa   al   principio
costituzionale  di  eguaglianza,  di  garantire   l'uniformita'   nel
territorio  nazionale  delle  regole  fondamentali  di  diritto   che
disciplinano l'accesso alle pubbliche amministrazioni che, in  quanto
tale, vincola anche le regioni che ad esso devono adeguare  i  propri
ordinamenti. 
    Esclusivamente  entro  i  limiti  e   principi   definiti   dalla
disciplina  statale,   trova   spazio   la   regolamentazione   delle
dettagliate e specifiche modalita'  di  accesso  al  lavoro  pubblico
regionale    riconducibile    alla    materia     dell'organizzazione
amministrativa  delle  Regioni  e  degli  enti  pubblici   regionali,
attribuita alla competenza delle Regioni ai sensi  del  quarto  comma
del medesimo art. 117 della Costituzione. 
    Inoltre, anche  l'attivita'  amministrativa  (e  quindi,  pure  i
procedimenti  amministrativi  in  genere),  puo'  qualificarsi   come
«prestazione» in relazione alla quale emerge l'esigenza di fissare un
«livello essenziale» a fronte di una specifica pretesa di  individui,
imprese, operatori economici e,  in  generale,  di  soggetti  privati
(cosi' Corte costituzionale sentenza n. 207 del 2012), ragion per cui
anche i moduli procedimentali destinati a dare attuazione ai principi
di uguaglianza, imparzialita' e buon andamento di cui  agli  articoli
3, 51 e 97  della  Costituzione  devono  ritenersi  rientranti  nella
competenza legislativa esclusiva statale ex art. 117, secondo  comma,
lettera m), per propria natura non costituente una «materia» in senso
stretto,  in  quanto  configurante  una  competenza  del  legislatore
statale di carattere trasversale, suscettibile di investire tutte  le
materie in relazione alle quali si avverte l'esigenza  di  assicurare
un uniforme  godimento,  sul  territorio  nazionale,  di  prestazioni
garantite, non limitabile o condizionabile dal legislatore  regionale
(cosi'  Corte  costituzionale  n.  62  del   2013:   «Le   norme   di
semplificazione amministrativa sono state ricondotte da questa  Corte
alla competenza legislativa  esclusiva  dello  Stato  in  materia  di
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti   civili   e   sociali,   in   quanto   "anche    l'attivita'
amministrativa, [...] puo' assurgere alla qualifica di  'prestazione'
(quindi, anche i procedimenti amministrativi in genere), della  quale
lo Stato e' competente a fissare un 'livello essenziale' a fronte  di
una specifica pretesa di individui, imprese, operatori economici  ed,
in generale, di soggetti privati" (sentenze  n.  207  e  n.  203  del
2012). 
    La  determinazione  dei  livelli  essenziali  delle   prestazioni
concernenti i diritti civili e  sociali,  come  gia'  precisato  piu'
volte da questa Corte, non e' una "materia" in senso stretto,  quanto
una competenza del legislatore statale "idonea ad investire tutte  le
materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve  poter  porre
le norme necessarie per assicurare a  tutti,  sull'intero  territorio
nazionale, il godimento  di  prestazioni  garantite,  come  contenuto
essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa
limitarle o condizionarle (sentenze n. 322 del  2009  e  n.  282  del
2002).»). 
    Ne deriva che anche la determinazione dei  limiti  soggettivi  di
efficacia delle graduatorie,  tendendo  ad  assicurare  per  tutti  i
candidati ai pubblici uffici un trattamento  eguale,  rispettoso  dei
principi di imparzialita' e buon andamento di cui agli articoli 3, 51
e 97  della  Costituzione,  nell'ottica  della  valorizzazione  delle
professionalita' al servizio della Nazione unitariamente intesa, deve
ritenersi afferente alla competenza esclusiva statale  ex  art.  117,
secondo comma, lettera m). 
    Cio' posto in linea generale,  va  detto  che  la  previsione  di
limiti di efficacia  soggettiva  delle  graduatorie  delle  procedure
selettive per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione ai
soli vincitori e' diretta a garantire che siano reclutati i  migliori
tra i candidati risultati, all'esito della procedura, in possesso dei
requisiti tecnico-culturali richiesti  per  le  figure  professionali
messe a concorso e  garantisce  all'amministrazione  di  dotarsi  del
personale maggiormente qualificato. 
    La  previsione,  poi,  di  utilizzo  della  graduatoria  per   la
copertura, oltre che per i posti messi a concorso,  anche  di  quelli
che si rendono disponibili, in conseguenza della mancata costituzione
e dell'avvenuta estinzione del rapporto di  lavoro  con  i  candidati
dichiarati  vincitori,  risponde  alla  duplice  esigenza  di  dotare
immediatamente  l'amministrazione  del  personale   necessario   allo
svolgimento     dei      compiti      istituzionali,      consentendo
all'amministrazione di attingere alla graduatoria ancora efficace  in
relazione al numero dei posti messi a concorso. 
    Si tratta, dunque, di una  finalita'  intimamente  correlata  con
l'attuazione  del  principio   di   efficienza   e   buon   andamento
dell'amministrazione. 
    Ne' sembra che la disciplina contenuta nella  legge  di  bilancio
sia contraria al  principio  di  leale  collaborazione  tra  Stato  e
Regioni. 
    Al   riguardo,   e'   sufficiente   richiamare   il   consolidato
orientamento giurisprudenziale della  Corte  costituzionale,  secondo
cui l'esercizio della funzione legislativa sfugge alle  procedure  di
leale collaborazione (ex plurimis, tra le piu' recenti, sentenze  nn.
249, 232, 225, 107 e 88 del 2009). Pertanto, considerato  che  si  fa
questione nella specie di norma di legge, che non delega  il  Governo
ad una  riforma  di  settori  in  cui  si  assiste  ad  un  intreccio
inestricabile di competenze regionali e statali,  ma  che  detta  una
disciplina  puntuale  sui  limiti  soggettivi  di   efficacia   delle
graduatorie concorsuali con previsione,  dunque,  riconducibile  alla
competenza esclusiva statale, comunque  prevalente,  deve  escludersi
che sia ipotizzabile la  necessita'  di  una  sorta  di  approvazione
regionale della disciplina in parola. 
    Infine, si ritiene opportuno evidenziare  che  la  materia  delle
procedure concorsuali pubbliche, tendendo ad  assicurare  (come  gia'
evidenziato) il rispetto del principio  costituzionale  di  cui  agli
articoli 51 e 97 Cost.  e  a  regolare  la  spesa  per  l'accesso  ai
pubblici  uffici  (evitando   il   reclutamento   secondo   modalita'
differenziate - cfr. Corte costituzionale sentenza 18  gennaio  2013,
n. 3, sull'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  n.  78  del  2009
convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:  «l'invocato  art.  17,
comma 10, del decreto-legge n. 78  del  2009,  e'  stato  piu'  volte
qualificato  da  questa  Corte   come   principio   fondamentale   di
coordinamento  della  finanza  pubblica,  perche'  si   ispira   alla
finalita' del contenimento della spesa nello  specifico  settore  del
personale»),   appare   riconducibile   anche   alla   materia    del
coordinamento della finanza pubblica, non potendosi ammettere usi  di
risorse pubbliche diverse da quelle dettate a  livello  uniforme  sul
piano nazionale per consentire l'assunzione (con  correlativa  spesa)
alle dipendenze della pubblica amministrazione. 
    Spetta, quindi, al legislatore statale l'attuazione del principio
costituzionale di cui agli articoli 51 e  97  Cost.,  anche  dettando
modalita' uniformi di  utilizzo  delle  graduatorie  concorsuali  per
l'accesso al pubblico impiego, traducendosi  la  relativa  disciplina
altresi' in un principio fondamentale di coordinamento della  finanza
pubblica. 
    Con specifico riguardo  alla  disciplina  contenuta  nella  legge
regionale in oggetto, si osserva  che  essa,  analogamente  a  quanto
previsto in alcuni testi di legge  recentemente  approvati  da  altre
Regioni, consente, in deroga a quanto  previsto  dall'art.  1,  comma
361, della legge n. 145/2018, lo scorrimento delle graduatorie per il
reclutamento di personale approvate a far data dal 1° gennaio 2019. 
    Come gia' rilevato, il comma 361 dell'art. 1 della legge  n.  145
del 2018, come novellato dall'art. 14-ter, comma l, del decreto-legge
n. 4 del 2019, individua le ipotesi in cui e' possibile reclutare gli
idonei, circoscrivendole,  fermi  i  limiti  temporali  triennali  di
vigenza delle graduatorie medesime, ai casi in cui il  posto  si  sia
reso  disponibile  «in  conseguenza  della  mancata  costituzione   o
dell'avvenuta estinzione del  rapporto  di  lavoro  con  i  candidati
dichiarati vincitori». 
    In sostanza, l'assunzione degli idonei e' possibile soltanto  per
sostituire i vincitori del concorso, laddove, nella vigenza triennale
della graduatoria approvata, essi abbiano  rinunciato  all'assunzione
ovvero abbiano interrotto per qualsiasi motivo il rapporto di  lavoro
con l'amministrazione. 
    Inoltre, non puo' non evidenziarsi come: 
      a) il comma 361 dell'art. 1 della legge  n.  145  del  2018  si
riferisca  tout  court  al  reclutamento  del  personale  presso  una
pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, senza  operare  alcuna  distinzione  tra
assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato; 
      b) ai sensi del comma 365 dell'art. 1 della legge  n.  145  del
2018, le previsioni di cui al  comma  361  del  medesimo  art.  1  si
applichino   esclusivamente   «alle   graduatorie   delle   procedure
concorsuali bandite successivamente alla data di  entrata  in  vigore
della presente legge» e, limitatamente alle procedure concorsuali per
l'assunzione   di   personale   medico,    tecnico-professionale    e
infermieristico, bandite dalle aziende  e  dagli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2020. 
    Cio' premesso,  l'art.  1,  comma  3,  e  l'art.  2  della  legge
regionale in oggetto, che consentono lo scorrimento delle graduatorie
per il reclutamento di  personale  approvate  «a  far  data»  dal  1°
gennaio  2019,  prevedono  una  modalita'  di   utilizzazione   delle
graduatorie concorsuali diversa da quella  individuata  dall'art.  1,
commi  361  e  365,  della  legge  n.  145  del  2018  e,   comunque,
incompatibile con la disciplina contenuta nelle prefate disposizioni. 
    Infatti  -  considerato  che  l'art.   12,   comma   8-ter,   del
decreto-legge n. 4 del 2019 (recante «Disposizioni urgenti in materia
di reddito di cittadinanza e  di  pensioni»)  ha  stabilito  che,  in
deroga al menzionato comma 365, la disposizione contenuta  nel  comma
361 si applica  alle  procedure  concorsuali  per  le  assunzioni  di
personale da destinare ai centri per l'impiego  bandite  a  decorrere
dal 113 luglio 2019 - l'art.  1,  comma  3,  della  legge  in  esame,
prevedendo lo scorrimento delle graduatorie approvate  «a  far  data»
dal 1° gennaio 2019, consente di derogare alle nuove regole stabilite
a livello statale anche  in  epoca  successiva  al  10  luglio  2019.
Pertanto tale norma regionale si  pone  in  contrasto  con  le  norme
statali  sopra  menzionate  laddove  consente  lo  scorrimento  delle
graduatorie bandite dopo il 30 giugno 2019. 
    E' parimenti censurabile, per contrasto con le  menzionate  norme
statali, l'art. 2 della legge in esame. 
    Le previsioni in esso contenute sono  infatti  incompatibili  sia
con il comma 361 per quanto  concerne  il  personale  delle  Regioni,
degli  enti  dipendenti,   delle   aziende   e   per   il   personale
tecnico-amministrativo del servizio sanitario, sia con il  comma  365
per quanto riguarda  il  personale  medico,  tecnico-professionale  e
infermieristico delle aziende e degli enti del servizio sanitario. 
    Ne deriva  che,  alla  stregua  delle  suesposte  considerazioni,
l'art. 1, comma 3 e  l'art.  2  della  legge  regionale  in  epigrafe
indicata  violano  i  principi  del  buon  andamento  della  pubblica
amministrazione di cui agli articoli 3, 51, primo comma, e 97,  della
Costituzione, nonche' violano  la  competenza  riservata  allo  Stato
nelle  materie  dell'ordinamento  civile,  della  determinazione  dei
livelli essenziali e dei principi fondamentali di coordinamento della
finanza pubblica di cui all'art. 117, secondo comma, lettere l) e m),
e terzo comma, della Costituzione. 
    Per i motivi esposti l'art. 1, comma 3, e l'art.  2  della  legge
regionale in esame vengono impugnati con il presente ricorso  dinanzi
alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.